Autorizzazione accensione fuochi - Comune di Bentivoglio (BO)

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AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI

Descrizione:
E' possibile bruciare il materiale proveniente da sfalci e residui di coltivazioni raccolto in cumuli di modeste dimensioni, dopo aver  fatto comunicazione scritta all'U.R.P. del Comune con almeno due giorni feriali di anticipo rispetto all'accensione del fuoco. La stessa avrà valore per un massimo di 8 giorni dalla data indicata.

Le operazioni debbono avvenire a una distanza di almeno 150 metri da case o edifici, strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile. Il fuoco deve essere sorvegliato costantemente dal conduttore del fondo, o da un familiare e/o collaboratore. Inoltre, devono essere prese le cautele necessarie affinchè il fumo non arrechi pericolo alla circolazione stradale o alla cittadinanza. Il fuoco andrà acceso nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera. Nel caso in cui si dovesse produrre fumo in quantità eccessive o ristagno dello stesso a livello del suolo è obbligatorio lo spegnimento.

I tempi e le modalità potrebbero subire modifiche a seguito di circolari o regolamenti specifici della Regione. Si consiglia di contattare preventivamnete l'U.R.P.

Tempi di risposta:

Immediata.

Modulistica:
Comunicazione di accensione fuochi

Estratto dal regolamento di Polizia Urbana e Rurale:

Articolo 20 - Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell’ambito della ripulitura di prati e giardini.

3. È inoltre vietata la combustione di: pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;  combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l’uso anche per l’alimentazione e l’accensione di fuochi.

4. L’uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate , adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall’Amministrazione comunale, all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell’estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.

6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera;
c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;
d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

A chi rivolgersi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Ulteriori informazioni:

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