N.B. La Legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019 ha apportato importanti modifiche a IMU e TASI dal 1/1/2020, con unificazione dei due tributi. Per gli aggiornamenti guardare la sezione "Nuova IMU".
Di seguito le informazioni dell'IMU vigente dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2019
L’I.M.U. è una imposta patrimoniale applicata dal 1° GENNAIO 2012, istituita dal Decreto Legge n.201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”) e che ha sostituito l’I.C.I. (applicata fino al 31/12/2011).
L’imposta grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili, sui terreni agricoli ed è a carico del proprietario, ovvero, del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario.
A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
ALIQUOTE ANNO 2019 (delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/12/2018 con conferma aliquote anno 2018).
Aliquote anno 2019 |
da applicare alle tipologie di immobili di seguito elencate |
---|---|
8,1 per mille |
fabbricati diversi da abitaz.principale, aree edificabili, terreni |
4,4 per mille |
abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relativa pertinenza (solo una per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) ** Le abitazioni principali di altra categoria sono esenti da IMU ** |
4,6 per mille |
unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di affitto a canone concordato (tipo contratto ex art.2 c.3 legge 431/1998) |
4,6 per mille |
una sola unità immobiliare ad uso abitativo - escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale . |
- DETRAZIONE per unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE (se di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative PERTINENZE: euro 200,00 all'anno.
- DETRAZIONE PER I FIGLI: prevista per le annualità 2012-2013 (per 2013 per Mini Imu). Dal 1/1/2014, non si applica più.
Comodato gratuito a parenti di primo grado (norma applicata dal 1/1/2016)
Casi di non applicabilità della riduzione:
- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:
- almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
- una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);
- le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;
- copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
- versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23
- Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione.
Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.
Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.
Novità 2019: l’art.1 comma 1092 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che aggiunge all’art.13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 estende il beneficio in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
MOLTIPLICATORI E RIVALUTAZIONE RENDITE
La base imponibile su cui calcolare l’imposta si determina prendendo la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 % per i fabbricati (per i terreni, reddito dominicale + rivalutazione del 25%) e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. I moltiplicatori sono i seguenti:
Descrizione |
Moltiplicatore |
---|---|
Abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7 |
160 |
Fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5 |
140 |
Immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati) |
80 |
Fabbricati di gruppo D (solo per anno 2012, moltiplicatore = 60) |
65 |
Negozi e botteghe accatastati C/1 |
55 |
Terreni agricoli |
135 |
Terreni di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli (IATP) iscritti nella previdenza agricola |
75 |
Rivalutazione Rendite:
-
per i fabbricati, la rendita catastale dell’immobile deve essere rivalutata del 5%
-
per i terreni, il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%
VERSAMENTI
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2018 è previsto in due rate di pari importo: entro il 18 giugno 2018 (acconto) ed il 17 dicembre 2018 (saldo).
Importo Minimo: il versamento non è dovuto se l'imposta annua non supera euro 3,00=. come stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate (art.8bis "Importi Minimi").
Il versamento dell’IMU, deve essere effettuato utilizzando il modello “F24”, da inviarsi in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA; per tutti gli altri soggetti, il modello “F24” è pagabile presso gli Uffici Postali e le Banche o tramite home-banking.
Codice Belfiore Comune di Bentivoglio = A785
I codici tributo da utilizzare per l'anno 2019 sono i seguenti:
3912 |
Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) |
---|---|
3913 |
Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da categ. "D" - destinatario il Comune |
3914 |
Imu - imposta municipale propria per i terreni - destinatario il Comune |
3916 |
Imu - imposta municipale propria per aree edificabili - destinatario il Comune |
3918 |
Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - destinatario il Comune |
3923 |
Imu - imposta municipale propria – interessi da accertamento - quota Comune |
3924 |
Imu - imposta municipale propria – sanzioni da accertamento - quota Comune |
3925 | Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Stato |
3930 | Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Comune |
359E | Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Stato (F24EP) |
360E | Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Comune (F24EP) |
MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
-
per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
-
per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
RAVVEDIMENTO
Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art.13 del D.Lgs.472/97 e ss.mm. e ai sensi dell'art.16 del D.L.185/2008 (modificato dalla Legge Finanziaria 2011, dalla Legge di Stabilità 2015 e del Decreto Legge n.124/2019, con l'abrogazione dell’art.1-bis del Decreto L.lgs. n.472/1997 che limitava ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di accesso al ravvedimento lungo), in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni relative al versamento dei tributi locali anche in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa, con l’applicazione di una riduzione della sanzione ivi prevista, prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative da parte dell'Ente, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
E' possibile sanare gli omessi o parziali versamenti IMU non pagati entro la scadenza di legge, applicando il "ravvedimento operoso", che consente di pagare l'imposta dovuta con l’aggiunta di sanzioni e interessi a seconda dei giorni di ritardo.
A seguito della soppressione dell'art.13 comma 1-bis del D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis del D.L. n.124/2019 "Decreto Crescita"), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.
Si rimanda alla pagina "Ravvedimento Operoso" per i maggiori dettagli e la modulistica per la comunicazione.
DICHIARAZIONE I.M.U.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012 è stato approvato il modello di dichiarazione I.M.U. e le relative istruzioni.
Dichiarazione IMU | |
---|---|
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU | |
Dichiarazione IMU modello editabile |
L'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni I.C.I. già presentate e nei casi in cui si sono verificate variazioni non conosciute dal Comune, che possono essere così riassunte:
1) Gli immobili godono di riduzioni di imposta, come per esempio:
-
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
-
fabbricati di interesse storico o artistico
-
immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota (fabbricati non produttivi di redd.fondiario, fabbricati posseduti da soggetti passivi IRES, immobili locati, locazioni a canone concordato)
-
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. "beni merce") per i quali il Comune ha deliberato una aliquota ridotta (fino 31/12/2013 - da 1/1/2014 i beni merce sono esenti)
-
terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IATP) iscritti nella previdenza agricola (esenti dal 1/1/2016).
2) Il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligo tributario, come per esempio:
-
l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
-
l'immobile è stato oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile -
il terreno agricolo è divenuto area edificabile
-
l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione di fabbricato
-
l'immobile è assegnato al socio di cooperativo edilizia a proprietà indivisa, in via provvisoria
-
l'immobile è assegnato al socio di cooperativo edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
-
l'immobile è stato concesso in locazione dall'ACER e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
-
gli immobili esenti, ai sensi della lett.c) e della lett. i) comma 1 dell'art.7 del D.Lgs.504/92
fabbricati che erano esenti ai fini ICI ai sensi dell'art.7, c.1 lett. g) del D.Lgs.504/92 (cioè quelli recuperati per essere destinati a fini assistenziali ex L.104/1992) -
tutti gli immobili che hanno perso oppure hanno acquisito il diritto all'esenzione dall'IMU dal 1° gennaio 2012
-
fabbricati per i quali sono intervenute riunione di usufrutto o estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,
-
parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n.2 del Codice Civile, accatastate in via autonoma come "bene comune censibile" (B.C.C.)
-
immobili oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
-
immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazioni o scissione
-
acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (esempio, usufrutto)
tutti i casi in cui il contribuente non abbia provveduto all'accatastamento dell'immobile o a dichiarare in catasto eventuali variazioni non contenute in atti notarili -
immobile ex casa coniugale assegnato dal giudice nei casi di seprazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli elenchi completi delle tipologie con obbligo di dichiarazione I.M.U. si trovano nelle istruzioni al modello, a cui si rimanda anche per le modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione I.M.U.
Termine di presentazione della dichiarazione:
La Legge n.58 del 28/6/2019, di conversione del Decreto legge 30/4/2019, n.34 "Decreto Crescita" all'art. 3-ter ha stabilito un nuovo termine per la presentazione del modello dichiarativo, ora fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta; nei casi in cui sussiste l'obbligo di dichiarazione, la denuncia deve essere presentata sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Dichiarazione IMU anno 2018: scadenza del 30/06/2019 posticipata al 31/12/2019.
Dichiarazione IMU anno 2019: scadenza termine presentazione 31/12/2020.
AUTOCERTIFICAZIONE
Per usufruire delle aliquote ridotte/agevolazioni deliberate dal Comune di Bentivoglio o previste dalla normativa, occorre, in sostituzione della dichiarazione IMU, presentare l' autocertificazione, come previsto dall'art.8 del Regolamento Comunale.
Modello Autocertificazione 2019
Modelli anni precedenti
Autocertificazione IMU anno 2014 | |
Autocertificazione IMU anno 2016 | |
Autocertificazione IMU anno 2017 | |
Autocertificazioni IMU anno 2018 |
REGOLAMENTO I.M.U.
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 30/10/2012, ultima variazione con delibera di C.C. nr.45 del 29/11/2019. Clicca qui per leggerne il contenuto aggiornato .
Aliquote anni precedenti
RIMBORSO, RIVERSAMENTO o COMPENSAZIONE I.M.U.
Modello istanza da presentare al Comune in caso di maggiori versamenti o di errati versamenti da riversare a Comune competente.
RICHIESTA RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO
Il Regolamento Comunale in materia di IMU, all'art.10, prevede la possibilità di dilazionare il pagamento degli avvisi di accertamento, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficioltà.
La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata.