TASI Tassa sui Servizi Indivisibili - Comune di Bentivoglio (BO)

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TASI   Tributo relativo a Servizi Indivisibili

N.B.  La Legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019 ha apportato importanti modifiche a IMU e TASI dal 1/1/2020, con unificazione dei due tributi.
Il tributo TASI non si applica più dal 1/1/2020.

 

Istituita dal 1/1/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale) dall'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014), si compone di IMU, TASI e TARI.

La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).

Il tributo denominato TASI (Tributo relativo a Servizi Indivisibili) è stato istituito nel Comune di Bentivoglio  con la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2014.

 

Aliquote anno 2020    (confermata aliquota anno 2019, 1 per mille per tutte le tipologie di immobile, con delibera di C.C. n.53 del 17/12/2019)

Regolamento TASI vigente

 

TASI Abitazione principale

dal 1/1/2016 è eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari (con residenza anagrafica nell'immobile e uguale domicilio fiscale) e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale (residente anagraficamente nell'immobile in locazione). Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso aventi categoria catastale A1, A8 e A9.

 

Pagamento

La TASI si dovrà  versare in due rate:

- prima rata entro il 16 giugno dell'anno di imposta

- seconda rata entro il 16 dicembre dell'anno di imposta

- rata unica annuale entro 16 giugno dell'anno di imposta (facoltativo)

Importo minimo da 1/1/2015: inferiore ad euro 12,00 - riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo - (a seguito modifica Regolamento Comunale TASI)

 

Dichiarazione TASI

Come per l'IMU, anche la dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo** a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione della TASI. Per presentare la dichiarazione bisogna usare  lo stesso modello dell'IMU.       
**
(nuovo termine da art. 3-ter del D.L. 34/2019 "Decreto Crescita" convertito nella Legge 58 del 28/6/2019) 

Come presentarla: Compilate il modello di dichiarazione già approvato ai fini IMU, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 2/DF del 3 Giugno 2015, e presentatelo al Comune in cui si trova il vostro immobile. 

Se avete immobili in diversi comuni, oppure il vostro immobile occupa territori di diversi comuni, dovete presentare la dichiarazione a tutti i comuni coinvolti.  In tutti i casi in cui invece è necessario presentare la dichiarazione TASI, per precisare il titolo relativo alla propria obbligazione tributaria (ad esempio, locatario), si compila la parte del modello valido ai fini IMU dedicata alle “annotazioni“. Per il resto, le informazioni necessarie al Comune sia per l’IMU sia per la TASI sono sostanzialmente identiche.

Modello Dichiarazione TASI  (modello IMU approvato con decreto del Min.Economia e Finanze-MEF il 30 ottobre 2012).


La dichiarazione TASI ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo.Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente utilizzando il modello F24.

 

Codici tributo (risoluzione n.46 del 24/04/2014 dell'Agenzia delle Entrate):

“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree edificabili

“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

 “374E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strum.le (F24EP)

“375E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree edificabili  (F24EP)

“376E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  (F24EP)

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta. Si rimanda alla pagina Ravvedimento Operoso  per le informazioni sulle modalità del ravvedimento.

 

Aliquote anni precedenti:

Aliquote anno 2019    (confermata aliquota anno 2018, 1 per mille per tutte le tipologie di immobile, con delibera di C.C. n.55 del 18/12/2018)

Aliquote anno 2018    (confermata aliquota anno 2017, 1 per mille per tutte le tipologie di immobile, con delibera di C.C. n.7  del 10/01/2018)

Aliquote anno 2017   (confermata aliquota anno 2016, 1 per mille per tutti gli immobili con delibera di C.C. n.8  del 11/02/2017)

Regolamento vigente nell'anno 2017 

Aliquote anno 2016  (confermata aliquota anno 2015, 1 per mille per tutti gli immobili con delibera di C.C. n.14 del 21/3/2016).

Regolamento vigente nell'anno 2016

Aliquote anno 2015  (confermata aliquota anno 2014,  1 per mille per tutti gli immobili)

Regolamento vigente nell'anno 2015

Aliquote anno 2014

Importo minimo anno 2014: euro 3,00 (riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo)

 

Regolamento approvato con delibera

 

RIMBORSO, RIVERSAMENTO o COMPENSAZIONE TASI: modello istanza  da presentare al Comune nel caso di maggiori versamenti del tributo o errati versamenti da riversare a Comune competente.

 

RICHIESTA RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

E' possibile dilazionare il pagamento degli avvisi di accertamento, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficioltà.

La domanda di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata.

 

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