Nuova I.M.U-Imposta Municipale Unica (dal 1/1/2020) - Comune di Bentivoglio (BO)

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NUOVA IMU

vigente dal dal 1/1/2020 - ART. 1 COMMI 738/783 - LEGGE DI BILANCIO 2020

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 - Supplemento Ord. alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019

Pdf  Legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 738/783 - pagine da 131 a 140)

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 738) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) che raggruppava i tributi IMU-TASI e TARI, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimane disciplinata dalla Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013 e ss.mm. (art.1 commi da 639 a 721).

La nuova IMU riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e “impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Per esempio:

  • il proprietario che fino al 2019 pagava IMU + TASI per il proprio immobile (es negozi, uffici…) dal 2020 pagherà la somma delle due aliquote, tutto come IMU; solo i terreni mantengono la sola aliquota IMU in quanto erano esclusi dal tributo TASI.
  • la TASI è abolita e pertanto non esiste più la quota occupanti/inquilini del 10%; il proprietario pagherà il 100% del tributo;
  • rimane in vigore l'esenzione IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze con le stesse modalità già applicate per la "vecchia IMU".

La circolare MEF nr.1/DF del 18/3/2020 ha fornito chiarimenti sul corretto computo dell'acconto della nuova Imu nelle ipotesi di cessione o acquisto dell'immobile, di destinazione dell'abitazione ad altro uso, di altre fattispecie particolari.

La nuova IMU potrà essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno di ciascun anno di imposta; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno impositivo.

La legge di Bilancio 2022 n. 234 del  30/12/2021 (art.1 comma 743) riduce, limitatamente al 2022,  la misura dell’IMU, per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (pensionati residenti all’estero),  al 37,5%.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni Merce), fintanto permanga tale detinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall'IMU. Lo dispone l'art.1 comma 769 della Legge 160 del 27/12/2019 (legge Bilancio 2020). Ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione (IMU) il possesso dei requisiti prescritti dalle norma.

 

VERSAMENTI:

ACCONTO IMU: il comma 762 stabilisce che il soggetto passivo dell'Imu corrisponda in sede di acconto in base al possesso mensile ovvero per semestre  sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune. La scadenza del versamento dell'acconto per l'anno 2023 è lunedì 17 Giugno 2024.

SALDO IMU:  scadenza 16/12/2024.

Aliquote IMU anno 2024, approvate con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28/12/2023 (variata aliquota per immobili gruppo D (esclusa cat. D10)

Aliquota/Detrazione

Misura

 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

5,4 ‰

 Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizione definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)

5,6 ‰

 Una (1) sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale

5,6 ‰

 Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (cat. D/10 o se iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità deve risultare dagli atti catastali).

1,0‰

 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

0,0‰

Terreni agricoli

8,1‰

 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10

9,7‰

 Aree fabbricabili

9,1‰

Aliquota ordinaria: fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti

9,1‰

 Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)

€  200,00.

 

Regolamento I.M.U. in vigore dal 1/1/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/06/2020

Informazioni aliquote anni precedenti:

Aliquote IMU anno 2020, approvate con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 25/06/2020

Aliquote IMU anno 2021, approvate con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 30/12/2020 

Aliquote IMU anno 2022, approvate con delibera di Consigio Comunale n.50  del 30/12/2021 e delibera n.5 del 10/2/2022 (precisazione per immobile merce)

Aliquote IMU anno 2023, approvate con Delibera di Consigio Comunale n.44 del 27/12/2022 (variata aliquota per immobili gruppo D (esclusa cat. D10)

 

Comodato gratuito a parenti di primo grado

Casi di non applicabilità della riduzione:

-  se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione

-  se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione

-  se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione

-  se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione

-  se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione

-  se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:

-  almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);

-  una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);

-  le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;

-  copia del documento di identità del comodante e del comodatario;

-  versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23

-  Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione.

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

Dal 1/1/2019 l’art.1 comma 1092 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che aggiunge all’art.13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 estende il beneficio in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Per usufruire delle aliquote ridotte e delle agevolazioni deliberate dal Comune di Bentivoglio o previste dalla normativa, occorre, in sostituzione della dichiarazione IMU, presentare l'autocertificazione: modello autocertificazione.

 

MOLTIPLICATORI E RIVALUTAZIONE RENDITE

La base imponibile su cui calcolare l’imposta si determina prendendo la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 % per i fabbricati (per i terreni, reddito dominicale + rivalutazione del 25%) e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. I moltiplicatori sono i seguenti:

Descrizione

Moltiplicatore

Abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7

160

Fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5

140

Immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)

80

Fabbricati di gruppo D  (solo per anno 2012, moltiplicatore = 60)

65

Negozi e botteghe accatastati C/1

55

Terreni agricoli

135

Terreni di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli (IATP) iscritti nella previdenza agricola

75

Rivalutazione Rendite: 

  • per i fabbricati, la rendita catastale dell’immobile deve essere rivalutata del 5%
  • per i terreni, il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

 

 

COME SI DETERMINA IL PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. N.B. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

VERSAMENTI

Il pagamento dell’imposta è previsto in due rate:  il calcolo dell'acconto è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune e comunque sulla base delle aliquote annualmente approvate dal Comune.

Importo Minimo: il versamento non è dovuto se l'imposta annua è uguale o inferiore a euro 12,00=. come stabilito dal Regolamento I.M.U. (art.10 Versamenti minimi).

Il versamento dell’IMU, deve essere effettuato utilizzando il modello “F24”, da inviarsi in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA; per tutti gli altri soggetti, il modello “F24” è pagabile presso gli Uffici Postali e le Banche o tramite home-banking.

Codice Belfiore Comune di Bentivoglio = A785

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:

3912 Imu - imposta municipale propria per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze - destinatario il Comune

3913   

Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - destinatario il Comune

3914   

Imu - imposta municipale propria per i terreni - destinatario il Comune

3916   

Imu - imposta municipale propria per aree edificabili - destinatario il Comune

3918   

Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - destinatario il Comune

3925    Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Stato
3930    Imu - imposta municipale propria - immobili gruppo cat. "D" - quota Comune
3939 Imu - imposta municipale propria - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili Merce) - COMUNE
Codice Tributo per Enti Pubblici: si rimanda alla RISOLUZIONE dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 giugno 2012

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 

RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art.13 del D.Lgs.472/97 e ss.mm. e ai sensi dell'art.16 del D.L.185/2008 (modificato dalla Legge Finanziaria 2011, dalla Legge di Stabilità 2015 e del Decreto Legge n.124/2019, con l'abrogazione dell’art.1-bis del Decreto L.lgs. n.472/1997 che limitava ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di accesso al ravvedimento lungo), in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni relative al versamento dei tributi locali anche in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa, con l’applicazione di una riduzione della sanzione ivi prevista, prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative da parte dell'Ente, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

E' possibile sanare gli omessi o parziali versamenti IMU non pagati entro la scadenza di legge, applicando il "ravvedimento operoso", che consente di pagare l'imposta dovuta con l’aggiunta di sanzioni e interessi a seconda dei giorni di ritardo. 

A seguito della soppressione dell'art.13 comma 1-bis del D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis del D.L. n.124/2019 "Decreto Crescita"), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.

Si rimanda alla pagina "Ravvedimento Operoso" per i maggiori dettagli e la modulistica per la comunicazione.

 

NUOVA DICHIARAZIONE IMU/IMPI

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se la scadenza cade di sabato o domenica)  alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013). La dichiarazione potrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Bentivoglio (Piazza dei Martiri per la Libertà 2), o spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio oppure inviata tramite posta elettronica certificata o, in modalità telematica.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Dichiarazione IMU/IMPi  (nuovo modello DM 24/04/2024)
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/IMPi

Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso il canale Fisconline/Entratel.

 

DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI

Gli Enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se la scadenza cade di sabato o domenica) a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ENC deve essere presentata ogni anno e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali e prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 (richiamato dalla L. 160/2019) ovvero gli immobili assoggettati ad imponibilità parziale secondo quanto previsto dal D.L. 1/2012, art.91-bis. Gli Enti non commerciali che non si trovano nelle condizioni per poter beneficiare della sopra ricordata esenzione non devono presentare la dichiarazione IMU ENC. Gli stessi soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” di cui al D.M. 30/10/2012 ove ne ricorrano i presupposti.

La dichiarazione IMU per l'anno 2023 deve essere presentata entro il 01/07/2024.

Modello Dichiarazione IMU ENC (nuovo modello approvato con Decreto MEF del 24 Aprile 2024)

Istruzioni per la compilazione (nuovo modello da DM 24 Aprile 2024)

La dichiarazione IMU-TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il comma 770 dell'articolo 1 della legge 160/2019 prevede espressamente che la dichiarazione IMU-ENC deve essere presentata ogni anno per dichiarare tutti gli immobili di cui sono in possesso e non solo quelli che beneficiano, totalmente o parzialmente dell'esenzione, ossia quelli destinati allo svolgimento di una delle attività "meritevoli" con modalità non commerciali; l'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 759 si basa su parametri che, verosimilmente, si modificano annualmente.

 

RIMBORSO, RIVERSAMENTO o COMPENSAZIONE I.M.U.

Modello istanza da presentare al Comune in caso di maggiori versamenti o di errati versamenti da riversare a Comune competente.

 

RICHIESTA RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

E' possibile dilazionare il pagamento degli avvisi di accertamento, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficioltà.

La domanda di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata.

 

SERVIZIO DI CALCOLO IMU

L'Ufficio Tributi è disponibile ad effettuare il servizio di calcolo a coloro che ne faranno richiesta con le seguente modalità:

  • richiesta tramite mail all'indirizzo "tributi@comune.bentivoglio.bo.it"
  • richiesta telefonica ai numeri 051/6643515, 051/6643548
  • presso l'Ufficio Tributi, nei giorni ed orari di apertura al pubblico

Se già proprietario di immobili negli anni precedenti quello di imposta, al momento della richiesta dovranno essere indicate eventuali variazioni, sia nella proprietà sia negli immobili posseduti; se nuovi proprietari o gli immobili sono stati venduti dopo il 1/1/2022, si chiede produrre copia atto di compravendita o estratto di rogito.

Per informazioni telefoniche: tel.051/6643515, 051/6643548    e-mail: tributi@comune.bentivoglio.bo.it

 

 

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