Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art.13 del D.Lgs.472/97 e ss.mm. e ai sensi dell'art.16 del D.L.185/2008 (modificato dalla Legge Finanziaria 2011, dalla Legge di Stabilità 2015 e del Decreto Legge n.124/2019, con l'abrogazione dell’art.1-bis del Decreto L.lgs. n.472/1997 che limitava ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di accesso al ravvedimento lungo), in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni relative al versamento dei tributi locali anche in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa, con l’applicazione di una riduzione della sanzione ivi prevista, prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative da parte dell'Ente, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
In sintesi:
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I tributi locali vigenti che possono essere regolarizzati sono:
- NUOVA IMU - Imposta Municipale Unica (vigente dal 1/1/2020),
- IUC-IMU - Imposta Municipale Unica (vigente dal 1/1/2012 al 31/12/2019);
- IUC-TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili (vigente dal 1/1/2014 al 31/12/2019);
- Tassa sui Rifiuti - TARI dal 1/1/2014;
- Imposta sulla Pubblicità (ICP);
Gli altri tributi che possono essere regolarizzati sono:
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali);
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale.
Dal 1° Gennaio 2020 è estesa ai tributi comunali la possibilità di accesso al ravvedimento lungo. Di seguito il dettaglio delle sanzioni applicabili per sanare errori e/o omissioni:
Termine temporale | Sanzione | Ambito applicativo |
---|---|---|
Nei primi 14 giorni dalla violazione (sanzione ridotta al 50% dal 1/1/2016) |
1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo con rid.50% >> 0,10% per giorno di ritardo | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione | 1/10 del minimo con rid.50% >> 1,65% | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
1/9 del minimo con rid.50% >> 1,67% |
Tutti i tributi |
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione | 1/8 del minimo (3,75% per omesso versamento) |
Tutti i tributi |
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione |
1/7 del minimo |
dal 1/1/2020 per tutti i tributi |
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione | 1/6 del minimo | dal 1/1/2020 per tutti i tributi |
Il cd. 'ravvedimento sprint' comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l'omesso versamento con sanzioni 'calibrate' in rapporto all'effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dell'0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via.
Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 3% (c.d. ravvedimento breve).
INTERESSI - TASSO LEGALE
dal | al | tasso | norma |
---|---|---|---|
1/1/2024 | 2,50% | D.M. MEF 29/11/2023 | |
1/1/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | D.M. MEF 13/12/2022 |
1/1/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | D.M. MEF 13/12/2021 |
1/1/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | D.M. MEF 11/12/2020 |
1/1/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | D.M. MEF 12/12/2019 |
1/1/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | D.M. MEF 12/12/2018 |
1/1/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | D.M. MEF 13/12/2017 |
1/1/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | D.M. MEF 7/12/2016 |
1/1/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | D.M. MEF 11/12/2015 |
1/1/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | D.M. MEF 11/12/2014 |
1/1/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | D.M. MEF 12/12/2013 |
1/1/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | D.M. MEF 12/12/2011 |
Per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andra' adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sara' quindi, per esempio, pari all'5%, fino al 31 dicembre 2023 e al 1,25% dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno del pagamneto con ravvedimento.
La possibilità di beneficiarne si applica fino alla data di ricezione da parte del Comune di avviso di accertamento con contestazione della violazione; al ricevimento di atto di contestazione non è più possibile sanare le pendenze tributarie con il ravvedimento operoso.
Per le imposte dirette ed indirette (IVA, IRPEF, IRPEG, IMPOSTA DI REGISTRO, TASSE AUTOMOBILISTICHE ecc.) il contribuente deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente
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Direzione Provinciale di BOLOGNA - Ufficio Territoriale BOLOGNA1 - Via Marco Polo 60, Bologna: Competenza territoriale: TUTTI i Comuni della provincia di BOLOGNA;
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Direzione Provinciale di BOLOGNA - Ufficio Territoriale BOLOGNA2 - Via Larghe 35, Bologna Telefono: 051/6103111. Competenza territoriale: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Camugnano, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Galliera, Granarolo Dell'emilia, Loiano, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano Dell'emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro In Casale.
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Altre informazioni sono disponibili nella home page del sito www.agenziaentrate.it e al link "trova l'ufficio competente"
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