I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
vigente fino al 31/12/2011, sostitutito dall'Imposta I.M.U.
L'Ufficio Tributi si occupa della gestione diretta dell'ICI. Provvede alla ricezione delle denunce annuali, all'attività di liquidazione/accertamento, nonché alla gestione dell'eventuale contenzioso ICI.
Attraverso la convenzione con il nuovo Tesoriere Comunale, Unicredit Banca Spa Fil. Bentivoglio, è possibile pagare l'imposta sia presso gli sportelli postali sia presso tutti gli sportelli bancari del Tesoriere, in quest’ultimo caso senza alcun onere aggiuntivo.
A decorrere dall'anno 2007, è stato soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I (art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006), salvo i casi in cui ciò non sia necessario ai fini di ottenere una riduzione dell’imposta.
Tale soppressione è stata però subordinata all'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio (Catasto) pubblicata solo in data 18 dicembre 2007. Pertanto per tutte le variazioni intercorse fino a tale data doveva comunque essere presentata la dichiarazione I.C.I.
Inoltre il comma 174 dell'art. 1 della Legge 296/2006 ha confermato l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini I.C.I. non dipendano da atti trasmessi attraverso le procedure telematiche di gestione del Modello Unico Informatico - MUI.
Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi possiedono immobili in Italia.
Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 504/1992, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o in cui è avvenuta la variazione (per le variazioni del 2010, il termine è fissato al 30/06/2011, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010).
La dichiarazione di variazione, da presentare in duplice esemplare (copia comune e copia meccanografica) può essere:
1. consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
2. spedita in busta chiusa, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune di Bentivoglio, riportando sulla busta stessa la dicitura: DICHIARAZIONE I.C.I-ANNO 2010.
LE VARIAZIONI AVVENUTE NEL CORSO DEL 2011, SI RIFLETTONO SULL'AMMONTARE DELL'I.C.I DI TALE ANNO, MA DEVONO ESSERE DICHIARATE NEL 2012.
L’autocertificazione per usufruire di esenzioni, agevolazioni e/o riduzioni deve essere presentata all’Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P) del Comune o all’Ufficio Tributi.
Il modello di dichiarazione di variazione ICI è stato approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 12 maggio 2009 agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 e seguenti. Il modello è stampabile dal link in calce alla presente pagina oppure è disponibile sul sito del Ministero delle Finanze all’indirizzo www.finanze.it.
L’Imposta Comunale sugli Immobili è disciplinata dal regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio n.61 del 23/11/1998 e ss.mm.
Documenti
validi fino a tutto il 31/12/2011
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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Riferimento/i:
Ufficio Tributi