TARI anno 2021 - Comune di Bentivoglio (BO)

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TARI anno 2021

La Legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti, che rimane disciplinata dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 a 705 e dal regolamento TARI.

Soggetti tenuti al versamento TARI

La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Ogni soggetto passivo TARI ha l’obbligo di  presentare la dichiarazione di iscrizione dei locali occupati e/o detenuti e le superfici utili ai fini tassa rifiuti nonché le successive variazioni e/o cessazioni,  entro 90 giorni dall’inizio o cessazione o variazione del possesso, detenzione di locali ed aree, contattando l'Ufficio Tributi.

 

Nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti urbani D.Lgs. 116/2020

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) per effetto del D. Lgs. 116/2020. In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2022 alle Utenze Non Domestiche è concesso avvalersi, per la raccolta dei propri rifiuti urbani, del servizio di un soggetto privato, in luogo del servizio pubblico.

La scelta di non avvalersi del servizio pubblico deve essere comunicata entro i termini definiti dal legislatore con l’apposito modulo al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta, comunicata entro il 31 maggio, ha effetto dal 1° gennaio 2022.

La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La novità normativa è disciplinata dal Regolamento comunale, all'art. 16 bis "Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico".

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021
Regolamento per l'Applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)   (approvazioni modifiche ed integrazioni)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021  di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2021:

 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 ATTIVITA' ECONOMICHE PER EMERGENZA COVID-19
Con la stessa delibera di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, n. 26 del 30/06/ 2021, l’amministrazione comunale ha approvato agevolazioni tariffarie a favore della attività economiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenzia saniaria in corso.
Le agevolazioni (non cumulabili tra loro) sono concesse automaticamente, senza necessità di presentazione di alcuna dichiarazione, e sulla base delle categorie tariffarie TARI. In particolare le agevolazioni sono le seguenti:

- art.14-Bis - Riduzioni della tassa per emergenza saniataria da Covid-19, comma 3

a) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell’ambito delle singole categorie:  cat.11 - uffici e agenzie ;       

b) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell’ambito delle singole categorie:  cat.19-autofficina/carrozzeria/elettrauto e  cat.23 - birreria, hamburgherie, mense;

c) riduzione/agevolazione pari al 100% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell’ambito delle singole categorie:

  •  categoria 1 - associazioni, biblioteche, musei
  •  categoria 4 - distributori di carburante, impianti sportivi
  •  categoria 7 - alberghi con ristorante
  •  categoria 8 - alberghi senza ristorante
  •  categoria 9 – case di cura e riposo
  •  categoria 13 - cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature ferramenta
  •  categoria 14 - edicole
  •  categoria 15 - negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
  •  categoria 17 - barbiere, estetista, parrucchiera
  •  categoria 22 – osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
  •  categoria 24 - bar, caffè, pasticceria
  •  categoria 27 - negozi di fiori e piante

- art.14-Bis - Riduzioni della tassa per emergenza saniataria da Covid-19, comma 4:  le riduzioni suindicate trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d’ufficio la banca dati TARI e su tali basi vieni quantificata la tassa risultante dovuta per l’anno 2021, applicate nell'avviso di pagamento relativa alla 2^ rata 2021.

Il Regolamento comunale prevede ulteriori riduzioni e/o agevolazioni a favore delle Utenze Non Domestiche: si rimanda al Regolamento Comunale con particolare riferimento agli artt.14, 15 e 16.

 

MODULISTICA PER UTENZE NON DOMESTICHE

TARI scelta conferimento rifiuti (art.16-bis Regolamento Comunale)

Riduzioni e agevolazioni previste dall'art.15 e art.16 del Regolamento Comunale per le UTENZE NON DOMESTICHE che hanno prodotto rifiuti urbani e speciali o hanno avviato al riciclo i rifiuti speciali assimilati all'urbano. Termine di presentazione: 31 gennaio successivo a quello di imposta (per l'anno 2021, il termine è il 31 gennaio 2022).

Modello richiesta agevolazione per avvio al riciclo 

Le riduzioni e le agevolazioni, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 per cento della tassa dovuta (art.17).

 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

L'art.16 del Regolamento Comunale stabilisce le agevolazioni e/o le riduzioni del tributo, qui riassunte:

1) Alle utenze domestiche hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici (compostaggio domestico) si applica una riduzione della tassa del 10%.  La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo  e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o l’utilizzo in comodato d’uso.

2) Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.  Sulla base della graduatoria presentata dal gestore, HERA SpA l'Ufficio Tributi procede alla liquidazione delle agevolazioni economiche per la raccolta differenziata a favore dei primi 150 contribuenti, in regola con il pagamento TARI; le somme riconosciute per l'anno 2020 verranno detratte dalla rata TARI 2^ rata 2021, in scadenza il 16 dicembre 2021, nel caso non fosse possibile effettuare la liquidazione direttamente a favore del beneficiario.

3) La tariffa si applica in misura ridotta:

  • del 50% della quota variabile per le abitazioni non di proprietà occupate da persone sole ultra sessantacinquenni con reddito complessivo inferiore a Euro 15.000,00;
  • del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap (Legge 104/92)  con invalidità certificata (Legge 102/2009) superiore al 66%;
  • del 10% per le abitazioni occupate da famiglie numerose composte da almeno cinque componenti di cui tre o più prive di reddito e che comunque il reddito familiare fiscale lordo sia inferiore a euro 70.000,00;
  • del 50% della quota variabile per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020 (Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate).

L’utente deve presnetare apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti.

 

MODULISTICA PER UTENZE DOMESTICHE

- Modello per richiesta riduzione per compostaggio domestico 

- Modello per richiesta riduzione di tariffa TARI

- Modello per richiesta riduzione utenze domestiche disagiate

 

Scadenze Pagamenti anno 2021

  • prima rata acconto:  30 giugno 2021
  • seconda rata acconto:  16 dicembre 2021
  • conguagli anno 2021: 30 giugno 2022

Il tributo è accertato e riscosso dal Comune che invia al contribuente un avviso di pagamento  contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.

 E' possibile richiedere la rateazione del pagamento degli avvisi di pagamento (e/o avvisi di accertamento), rivolgendosi direttamente all'Ufficio Tributi o inviando il modulo disponibile nella sezione "modulistica".

 

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