Voto AIRE
Gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti AIRE possono esprime il voto per corrispondenza dall'estero o nel proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali previa apposita e tempestiva OPZIONE
VOTO ALL'ESTERO
Solo gli elettori italiani iscritti all' AIRE possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero.
Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).
Per le consultazioni referendarie, il voto viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale, le schede, una busta piccola, una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente, un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
In alternativa, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i quesiti referendari.
L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni (per i Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, entro il 10 aprile 2025). Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
L'opzione per il voto in Italia in occasione dei referendum del giugno 2025 dovrà essere fatta entro il 10 aprile 2025 utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno o presso i consolati italiani all'estero e i rispettivi siti internet.
Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.
Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.).
Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
- non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
- non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
- la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; d.P.R. 104/2003, art. 22).