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Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/01/2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 MARZO 2026 la data del referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. “Riforma della giustizia”).
Voto dei cittadini italiani residenti all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per i Referendum per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori iscritti all’AIRE possono scegliere di votare in Italia, presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) inviando comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell’Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.
Per tale comunicazione si può utilizzare il modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale disponibile al link in calce a questa pagina e inviarlo al proprio Ufficio consolare di riferimento unitamente al proprio documento d'identità.
Tempi e scadenze
L’OPZIONE deve pervenire all’Ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione della consultazione, ovvero ENTRO IL GIORNO 24/01/2026.
Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufluire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
- non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
- non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
- la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; d.P.R. 104/2003, art. 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.
E' possibile ottenere maggiori informazioni e scaricare il modulo sul sito del Ministero degli Esteri
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Ultimo aggiornamento: 21-01-2026, 14:04
